Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 - Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
I giudici della Corte restano in carica dodici anni.
Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 - Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
Successivamente si rinnovano ogni nove anni i giudici rimasti in carica dodici anni.
Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 - Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
Il giudice della Corte costituzionale che per sei mesi non eserciti le sue funzioni decade dalla carica.
Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 - Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
L'atto di accusa contro il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri implica di pieno diritto la sopensione dalla carica.